Ottimizzare l'assicurazione attuale e risparmiare
Volentieri vi illustriamo in un colloquio personale come ottimizzare l’assicurazione e quali possibilità di risparmio potete cogliere.
Telefonate alla vostra o al vostro consulente clienti o usufruite del servizio di richiamata.
Il servizio che offriamo no vi soddisfa?
Ci dispiace e ce ne scusiamo. Raccontateci la vostra esperienza utilizzando il modulo online, così possiamo imparare dai nostri errori. Se lo desiderate, vi richiamiamo noi per discutere insieme della situazione.
Disdetta entro i termini
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Assicurazione di base
L’assicurazione di base è obbligatoria in Svizzera, perciò potete disdirla solo se ne stipulate una nuova con un altro assicuratore malattie senza interruzioni della copertura assicurativa.
Come cambiare l’assicurazione di base
- Decorrenza fine anno
Potete disdire l’assicurazione di base in ogni caso con decorrenza dalla fine dell’anno. Il termine di disdetta è di un mese dalla ricezione della notifica del nuovo premio. La disdetta deve quindi pervenire all’assicuratore malattie entro l’ultimo giorno lavorativo di novembre. - Decorrenza fine giugno
Potete dare disdetta con decorrenza dalla fine di giugno solo se siete assicurati con il modello standard dell’assicurazione di base. Inoltre, è indispensabile aver scelto la franchigia legale standard pari a 300 franchi per gli adulti e 0 franchi per i bambini. Per dare disdetta con decorrenza dalla fine di giugno occorre osservare un termine di tre mesi. La disdetta deve quindi pervenire all’assicuratore malattie già entro l’ultimo giorno lavorativo di marzo.
Attenzione: Potete disdire l’assicurazione solo se avete saldato tutte le fatture entro la fine della copertura assicurativa. Se eventuali premi, partecipazione ai costi, interessi di mora o spese di esecuzione risultano ancora non pagati, il vostro attuale assicuratore non accetterà la disdetta.
- Decorrenza fine anno
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Assicurazioni complementari
Le assicurazioni complementari sono indipendenti dall’assicurazione di base. Il termine di disdetta per le assicurazioni complementari è di norma di tre mesi dalla fine di un anno civile. La lettera di disdetta deve quindi pervenire entro la fine di settembre. Il termine può tuttavia essere anche più lungo, come ad esempio nel caso dei contratti pluriennali. In caso di aumento dei premi, invece, si applica spesso un termine di disdetta straordinario di un mese. I termini esatti di disdetta sono riportati nelle condizioni di contratto KPT dell’assicurazione complementare che avete stipulato.
Come disdire l’assicurazione complementare
- Verificate il termine esatto di disdetta della vostra assicurazione complementare.
- Richiedete un’offerta per un prodotto analogo.
- Disdite l’assicurazione complementare solo dopo aver ricevuto dal nuovo assicuratore malattie una conferma scritta di affiliazione senza riserve all’assicurazione complementare che desiderate. Se date disdetta troppo presto, nella peggiore delle ipotesi può accadere che non possiate più stipulare un’assicurazione complementare con un’altra cassa malati.
Attenzione: Per stipulare le assicurazioni complementari è necessario quasi sempre compilare un questionario sullo stato di salute. Compilate la domanda di assicurazione e il questionario sulla salute in modo esaustivo e veritiero. Le indicazioni false o incomplete sono considerate come reticenze e possono comportare la disdetta dell’assicurazione.
Buono a sapersi
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Trasferimento all’estero
Casi speciali con obbligo di assicurazione
Nei casi seguenti, a determinate condizioni voi e i vostri familiari che non lavorano rimanete soggetti all’obbligo di assicurazione in Svizzera, anche se annunciate la partenza al comune di domicilio.
- In caso di viaggi all’estero di lunga durata
- Durante un periodo di studio all’estero
- Se venite distaccati all’estero dal vostro datore di lavoro
- Se lavorate in Svizzera come frontalieri
- Se come pensionati spostate il domicilio in un paese UE/AELS e percepite la pensione dalla Svizzera.
- Se siete disoccupati, spostate il domicilio in un paese UE/AELS e continuate a percepire l’indennità di disoccupazione dalla Svizzera.
Se in uno di questi casi spostate il domicilio in un paese UE/AELS, potete disdire l’assicurazione di base per la Svizzera e noi vi inviamo un’offerta adeguata per il vostro nuovo domicilio. Vi consigliamo di illustrare la situazione al vostro o alla vostra consulente clienti.
Trasferimento all’estero in tutti gli altri casi
Se vi trasferite all’estero e non percepite la pensione, un’indennità di disoccupazione né il salario dalla Svizzera, non siete più tenuti ad assicurarvi in Svizzera. Lo stesso vale anche se siete pensionati e vivete in un paese al di fuori dell’UE/AELS. Avete la possibilità di disdire l’assicurazione di base.
Come disdire l’assicurazione di base e le assicurazioni complementari della KPT
- Notificate la partenza al Controllo abitanti del vostro comune e richiedete il relativo certificato.
- Inviateci una copia del certificato di avvenuta notifica di partenza via e-mail, nel portale clienti KPTnet o per posta:
KPT
Casella postale
CH-3001 Berna - In seguito vi inviamo in ogni caso un modulo per comunicarci la vostra situazione all’estero, così possiamo valutare se rimanete o meno soggetti all’obbligo di assicurazione in Svizzera.
- Se continua a sussistere un obbligo di assicurazione, vi contatteremo e vi sottoporremo un’offerta adeguata.
- Se non siete più tenuti ad assicurarvi, facciamo cessare la copertura assicurativa dalla data indicata sul certificato di avvenuta notifica di partenza. Di conseguenza, i termini di disdetta normali decadono.
Attenzione: Senza assicurazione malattie può risultare alquanto difficile accedere alle prestazioni mediche all’estero. Eventuali costi medici e ospedalieri potrebbero raggiungere importi molto alti. Se desiderate sentirvi ben protetti come in Svizzera, vi offriamo la nostra assicurazione malattie internazionale che vi garantisce la copertura di base ideale. Così potete contare in ogni momento su una protezione assicurativa affidabile in tutto il mondo. Potete adeguare l’assicurazione malattie internazionale alla situazione specifica nel nuovo paese di domicilio in base alle vostre esigenze personali. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Assicurazione malattie facoltativa.
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Notifica di un decesso
Comunicate il decesso a tutte le assicurazioni e le banche: cassa malati, assicurazioni sociali, assicurazioni private quali assicurazione mobilia domestica e assicurazione auto, assicurazioni sulla vita ed eventualmente cassa pensioni. Per sapere quali sono tutte le pratiche da sbrigare dopo il decesso di un congiunto, potete consultare la lista di controllo «Dal decesso al funerale» disponibile sulla pagina ch.ch – un servizio della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.
Come notificarci il decesso di una persona assicurata con la KPT
- Per effettuare la notifica avete bisogno di un certificato di morte rilasciato dall’ufficio di stato civile del comune di domicilio della persona deceduta oppure di un attestato medico.
- Comunicateci il decesso per iscritto, indicando il numero di polizza. Spedite la lettera insieme a una copia del certificato di morte all’indirizzo seguente:
KPT
Casella postale
CH-3001 Berna - I premi pagati in eccesso vengono rimborsati agli eredi. Per poter provvedere al rimborso dobbiamo ricevere quanto prima una copia del certificato ereditario, sempre per posta.
Attenzione: Se la persona deceduta aveva stipulato con la KPT un’assicurazione d’infortunio per decesso e invalidità o un’assicurazione in caso di decesso e invalidità a seguito di malattia o malattia e infortunio, dovete informarci del decesso entro 48 ore via e-mail, per telefono o per posta.
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Domande e risposte
- Se disdico l’assicurazione di base, entro quando devo averne stipulata una nuova?
Entro il 31 dicembre o, in caso di disdetta per fine giugno, entro il 30 giugno. Tuttavia, poiché l’assicuratore precedente deve ricevere la conferma da quello nuovo entro il 31 dicembre, è consigliabile inviare la domanda per la nuova assicurazione entro rispettivamente l’inizio di dicembre o l’inizio di giugno. Se la conferma del nuovo assicuratore giunge troppo tardi, il vecchio contratto assicurativo continua a decorrere e il passaggio diviene effettivo solo all’inizio del mese successivo alla ricezione della conferma del nuovo assicuratore da parte di quello precedente. Ipotizziamo per esempio che abbiate disdetto l’assicurazione di base per il 31 dicembre. L’assicuratore precedente riceve però la conferma da quello nuovo solo il 15 gennaio, quindi la vostra vecchia assicurazione di base terminerà il 31 gennaio.
Ad ogni modo, il cambio di assicurazione è possibile solo se avete pagato all’assicuratore precedente tutte le fatture in sospeso entro la fine della copertura assicurativa.
- Come faccio per cambiare l’assicurazione di base?
Potete stipulare una nuova assicurazione di base entro il 31 dicembre, che inizierà a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. A tal fine, però, dovete aver disdetto la precedente assicurazione di base entro i termini previsti.
In linea di massima è possibile disdire l’assicurazione di base inviando una lettera di disdetta firmata per posta, via e-mail o via fax. Alla KPT potete comunicare la disdetta anche nel portale clienti KPTnet.
Attenzione: Per la disdetta non fa fede il timbro postale, bensì la data in cui l’assicuratore riceve la disdetta. Il termine di disdetta è rispettato se l’assicuratore riceve la disdetta l’ultimo giorno lavorativo del termine legale durante i normali orari di ufficio. Un invio raccomandato recapitato in una casella postale può essere considerato notificato solo nel momento in cui è ritirato alla Posta. Poiché non si possono escludere ritardi, vi consigliamo di inviare la disdetta per posta, mediante lettera raccomandata, entro la metà di novembre.
Caso particolare: cambio dell’assicurazione di base per fine giugno
Potete disdire l’assicurazione di base anche con decorrenza dal 30 giugno, ma solo se siete assicurati con il modello standard dell’assicurazione di base con libera scelta del medico e avete la franchigia legale (300 franchi per gli adulti, 0 franchi per i bambini). In questo caso, il termine di disdetta è di tre mesi. L’attuale assicuratore deve ricevere quindi la vostra disdetta entro l’ultimo giorno lavorativo di marzo.
Se avete scelto una franchigia più elevata o un modello alternativo di assicurazione di base, potete disdire l’assicurazione solo per la fine dell’anno.
- Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché un cambio di cassa malati per l’assicurazione di base venga effettuato alla data desiderata?
- La disdetta deve pervenire all’assicuratore precedente entro i termini previsti. Per questo vi consigliamo di inviare la disdetta tramite lettera raccomandata.
- Tutte le fatture in sospeso dell’assicuratore precedente devono essere pagate entro la fine della copertura assicurativa.
- Dovete aver stipulato una nuova assicurazione di base e l’assicuratore precedente deve ricevere la conferma da quello nuovo prima della fine della copertura assicurativa.
Attenzione: Per stipulare un’assicurazione complementare, di norma è necessario compilare un questionario sullo stato di salute. Pertanto, vi consigliamo di disdire l’assicurazione complementare dell’assicuratore precedente solo dopo aver ricevuto dal nuovo assicuratore una conferma scritta di affiliazione senza riserve alla nuova assicurazione complementare. Se date disdetta troppo presto, nella peggiore delle ipotesi può accadere che non possiate più stipulare un’assicurazione complementare.
- Entro quando devo pagare tutte le fatture in sospeso per poter disdire l’assicurazione di base?
Tutte le fatture relative all’assicurazione di base devono essere pagate entro la fine della copertura assicurativa, vale a dire entro il 31 dicembre oppure, in caso di disdetta per la fine di giugno, entro il 30 giugno. Secondo la legge sull’assicurazione malattie, se non avete saldato tutte le fatture la disdetta non è valida. In questo caso, potete disdire di nuovo l’assicurazione per il prossimo termine utile, ovvero con decorrenza dopo sei mesi o dopo un anno.
- Come faccio per disdire le assicurazioni complementari se ho stipulato un contratto assicurativo pluriennale con la cassa malati?
Di regola è possibile disdire le assicurazioni pluriennali alla scadenza del contratto per la fine di un anno civile. È l’assicuratore a stabilire il termine. Generalmente è di tre mesi.
Se vi viene notificato un aumento dei premi, di norma potete disdire le assicurazioni complementari di durata pluriennale anche prima della scadenza del contratto, entro un mese o per la fine dell’anno in corso, a seconda dell’assicuratore.
- Se disdico l’assicurazione di base che ho stipulato con una cassa malati, quest’ultima può rescindere le mie assicurazioni complementari?
No. L’assicuratore non può farlo. È possibile avere l’assicurazione di base e le assicurazioni complementari con casse malati diverse. Tutte le casse malati sono inoltre obbligate ad affiliarvi all’assicurazione di base.
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